Sentenza Scandalosa. La Disciplinare salva l’Andria

venerdì 10 maggio 2013 Lascia un commento


Solo 8 punti da scontarsi nella prossima stagione

Si è tenuto oggi presso la Commissione Disciplinare della FIGC la discussione del deferimento a carico dell’Andria.  La società pugliese era accusata di non aver ottemperato a diversi obblighi nei termini stabiliti dalla normativa federale, e di alcune dichiarazioni non veritiere per i quali la Procura federale aveva chiesto la penalizzazione di 13 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
La Commissione disciplinare nazionale ha ritenuto l’Andria colpevole di tutti i capi di imputazione ma ha applicato una penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e la sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) con diffida.
Una sentenza che non punisce adeguatamente la società pugliese per i fatti commessi. Probabile che qualcuna delle altre formazioni danneggiate da questa sentenza possa proporre appello.

Questo il testo completo della dicussione

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), FRANCESCO PIERANGELI (Sindaco unico della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 6847/820pf12-13/SP/blp del 26.4.2013).

Il deferimento

Con atto dell’26/4/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A. il Signor Di Toma Maurantonio della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
B. i Signori Di Toma Maurantonio e Pierangeli Francesco della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
C. il Signor Di Toma Maurantonio, della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Deloitte & Touche Spa, quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici relativi all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012;
D. la Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché del proprio Sindaco unico.
Il Signori Di Toma, Pierangeli e la Società AS Andria Bat Srl hanno fatto - che le difficoltà economiche in cui versa il sodalizio sportivo derivanti, anche, dai mancati introiti previsti, non hanno consentito la “copertura dell’intero budget” e, di conseguenza, l’integrale adempimento degli impegni economici della Società;
- il “corretto, puntuale e non contestabile assolvimento da parte della AS Andria Bat Srl di tutti gli obblighi di cui alla lettera IV dell’art. 85 comma C NOIF” dimostrerebbe la volontà di ottemperare ai propri obblighi e “la assoluta buona fede delle certificazioni prodotte”;
- che la “AS Andria Bat Srl ha rispettato gli obblighi ed i tempi di comunicazione e deposito sia pur con le modalità che si ritengono totalmente assorbite dall’ipotesi B, sub art. 8 comma 1 CGS” e, pertanto all’Amministratore e per la ipotesi specifica al Sindaco Unico non può contestarsi la ipotesi di mancata documentazione dell’avvenuto pagamento essendo la stessa alla base della contestazione di “non veridicità” dei pagamenti ex art. 8 comma 1 CGS;
- la estraneità della Deloitte & Touche Spa, Società di diritto privatistico, al quadro organizzativo della FIGC e la non applicabilità al caso di specie dell’art. 8 comma 1 CGS;
- la non applicabilità al caso di specie dell’art. 10, comma 3 CGS;
concludono chiedendo:
- “in via principale, in considerazione dei fatti prospettati e quelli accertabili ex ufficio, di voler rigettare il deferimento così come avanzato dalla Procura federale;
- in subordine, di applicare agli incolpati il minimo delle sanzioni previste.”
Alla Riunione del 10/5/2013 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Di Toma Maurantonio la sanzione della inibizione di tre anni, per il Sig. Pierangeli Francesco la sanzione della inibizione di tre anni e per la Società Andria Bat Srl la penalizzazione di n. 13 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

l deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.
Preliminarmente si segnala la irrilevanza delle segnalate condizioni economiche della Andria Bat Srl ovvero delle asserite difficoltà del sodalizio sportivo per incassare i “contributi federali ordinari” e per ottenere l’accredito di denari derivanti da “contratti di sponsorizzazione e pubblicità e di convenzioni con la Pubblica Amministrazione” atteso l’obbligo per le Società sportive di adempiere alle prescrizioni delle norme federali tra cui quanto previsto all’art. dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF.
Si deve altresì rilevare che le dichiarazioni depositate nelle date del 17/12/2012 e 18/2/2013 risultano affette da gravi irregolarità, poiché in entrambe il Sig. Maurantonio Di Toma dichiara in modo non veritiero – ed il Sig. Francesco Pierangeli sottoscrive facendo proprio quanto ivi enunciato e ciò anche in considerazione dell’incarico dallo stesso ricoperto (sindaco unico) – che la Società avrebbe correttamente adempiuto al versamento delle obbligazioni contributive e previdenziali, in favore dei propri tesserati, per le mensilità da settembre a dicembre 2012, corredando le stesse con documentazione risultata anch’essa, all’esito dell’inchiesta, non veritiera.
Sig. Maurantonio Di Toma ha, altresì, prodotto alla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC, quietanze di pagamento ed estratti conto relativi alle ritenute e contributi delle mensilità settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 non corrispondenti ai versamenti effettuati ovvero allo stato del c/c della Società.
La veridicità di detti versamenti è, infatti, smentita dai documenti agli atti del deferimento risultato delle indagini svolte dalla Covisoc la quale ha appreso, anche per mezzo delle comunicazioni ricevute dall’INPS e dalla Agenzia delle Entrate, che i versamenti realmente effettuati dalla Andria Bat Srl nei confronti di tali Enti sono di gran lunga inferiori a quelli dichiarati e pari circa al 10% del dovuto.
Tale comportamento conferma che la Andria Bat Srl non ha versato nei termini previsti dalla normativa federale le ritenute e contributi delle mensilità settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.
Secondo un consolidato orientamento della Commissione Disciplinare Nazionale, ratificato dalla Corte di Giustizia Federale, l’art. 10 comma 3 del CGS deve essere interpretato in modo estensivo in quanto la norma è diretta non solo a sanzionare la mancata comunicazione dei versamenti contributivi e previdenziali, bensì a sanzionare qualsiasi condotta volta ad evitare nei termini ivi previsti i suddetti versamenti.
Tale orientamento è stato evidenziato dalla Corte di Giustizia Federale la quale ha ritenuto che l’art. 10 c. 3 del CGS non sanziona la sola mancata comunicazione dei versamenti nei termini bensì quello dell’inadempimento del versamento delle prestazioni contributive e previdenziali nel termine previsto dalle norme federali (Cfr. Comunicato Ufficiale n. 107 s.s. 2009/2010).
Va quindi confermata al caso in esame la applicabilità dell’art. 10 comma 3 CGS per il capo A) del deferimento, nonché, per le sopra esposte motivazioni, dell’art. 8 comma 1 CGS per i capi B) e C) del deferimento.
Da ultimo va contestata la tesi prospettata dalla difesa dei deferiti sulla estraneità della Deloitte & Touche Spa al quadro organizzativo della FIGC. Si precisa che la Deloitte & Touche Spa è una Società di revisione, incaricata dalla FIGC, nonché strumento della stessa, per la acquisizione della documentazione contabile a corredo delle dichiarazioni rese dalle Società sportive.
L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
In particolare, per l’infrazione descritta al capo A) del deferimento, sanzione adeguata, in conformità con precedenti decisioni degli Organi di disciplina sportiva, appare quella della penalizzazione di 8 punti in classifica. Poiché la suddetta sanzione non avrebbe alcuna afflittività in relazione alla classifica della corrente stagione sportiva, si dispone che essa venga scontata nella stagione sportiva 2013/2014

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Di Toma Maurantonio in relazione ai capi A), B) e C) del deferimento la sanzione della inibizione di 3 (tre) anni, al Sig. Pierangeli Francesco in relazione al capo B) la sanzione della inibizione di 2 (due) anni e alla Società Andria Bat Srl in relazione al capo D) del deferimento, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, nonché in considerazione del principio di afflittività della pena ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera g), la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e la sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) con diffida.

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