Regolamento sugli under della Lega Pro 2012/13

martedì 21 agosto 2012 Lascia un commento

Si riportano le disposizioni per la ripartizione dei corrispettivi federali alle società di Lega Pro per la stagione sportiva 2012/2013, così come approvate dal Consiglio Direttivo del 19 luglio 2012.

1. Tesseramento

1.1 Per poter beneficiare dei corrispettivi federali secondo il disposto del presente regolamento, viene posto il seguente obbligo di tesseramento:
- n. 8 calciatori professionisti (status 09) nati dopo il 1° Gennaio 1990 (under 22) per le società di Prima Divisione; - n. 10 calciatori professionisti (status 09) nati dopo il 1° Gennaio 1990 (under 22) per le società di Seconda Divisione.

1.2 Ogni società, pertanto, potrà tesserare un numero illimitato di calciatori ma, tra questi, dovranno essere compresi, continuativamente, dal dì della disputa della prima partita di campionato sino al termine della stagione sportiva 2012/2013, calciatori under 22 nel numero sopra indicato.

1.3 Inoltre, in ogni momento della gara, per tutte le gare di Campionato escluso i Play Off/Out, dovranno essere impiegati almeno due calciatori per la Prima Divisione e almeno tre calciatori per la Seconda Divisione nati dopo il 1° Gennaio 1992 (calciatori professionisti status 09 e calciatori giovani di serie status 04): le società sportive sono esonerate dall’obbligo di osservare la presente disposizione per un numero massimo di tre partite durante l’intera stagione escluso i Play Off/Out.
Per le predette tre giornate in deroga le squadre non beneficeranno di alcun tipo di contributo per il minutaggio maturato in dette gare.

1.4 Il mancato rispetto dei citati obblighi con le modalità sopra evidenziate costituisce motivo ostativo all’ammissione al beneficio dell’attribuzione dei corrispettivi federali.

1.5 Beneficeranno della ripartizione dei corrispettivi federali le società che schiereranno, nelle partite di campionato della stagione sportiva 2012/2013, escluso i Play Off/Out calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 in poi, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età, di cittadinanza italiana (che di seguito chiameremo “giovani”), tesserati presso la FIGC quali professionisti (status 09), o giovani di serie (status 04), purché l’utilizzo in gara sia avvenuto per almeno trenta minuti; in caso di sostituzione con altro calciatore appartenente alle classi che avranno titolo per beneficiare dei corrispettivi, i minuti effettuati dal calciatore sostituito saranno sommati ai minuti giocati dal calciatore subentrato. Quest’ultima circostanza costituisce condizione essenziale per l’acquisizione del beneficio di ripartizione secondo i criteri in appresso specificati.

2. Criteri di ripartizione

2.1 I corrispettivi federali accreditati alla Lega Italiana Calcio Professionistico verranno, per la stagione sportiva 2012/2013 così ripartiti:
A) 75% secondo i criteri definiti dal presente regolamento; B) 25% a beneficio dei settori giovanili delle società secondo un regolamento successivo che ne premi l’organizzazione, la qualità ed i risultati sportivi.

2.2 Il 75% dei corrispettivi federali accreditati alla Lega Italiana Calcio Professionistico verrà attribuito nella misura del 60% alle squadre che parteciperanno al Campionato di Prima Divisione e nella misura del residuo 40% alle squadre che parteciperanno al Campionato di Seconda Divisione.

2.3 Il criterio di ripartizione di cui al prg 2.1 che precede è stato previsto nelle quote indicate sul presupposto che, per la stagione sportiva 2012/2013 al campionato di Prima Divisione partecipino numero 36 società e quello di Seconda Divisione numero 33. La presente disposizione regolamentare è quindi soggetta a possibili variazioni qualora, all’esito delle procedure per la definizione del numero di squadre per ciascuna Divisione risulti un numero di società diverso da quello sopra indicato.

3. Modalità e criteri determinazione “minutaggio”

3.1 La rilevazione dei minuti complessivamente giocati dai “giovani” verrà così effettuata:
 - entro il 10.11.2012 (partite giocate sino a tale data); - entro il 10.02.2013 (partite giocate sino a tale data); - prima della disputa della terzultima gara di campionato;

3.2 I criteri di calcolo dei minuti giocati avranno la seguente ponderazione:
 calciatori nati nel 1990 60% calciatori nati nel 1991 80% calciatori nati nel 1992 100% calciatori nati nel 1993 120% calciatori nati nel 1994 e successivi 140%

3.3 Inoltre il totale dei minuti giocati, come sopra ponderati, dai “giovani” prima della disputa della terzultima gara di campionato subirà un’ulteriore modifica in relazione alla posizione finale di classifica nei rispettivi gironi delle società di appartenenza con il seguente criterio:

Prima Divisione
- per le società retrocesse riduzione del 20% - per l’ultima classificata riduzione del 30% se il distacco dalla penultima sarà superiore ai 5 punti

3.4 Entro le scadenze indicate al prg 3.1 verrà suddiviso l’importo di cui ai corrispettivi federali inerente il periodo preso in considerazione per il totale dei minuti giocati e ponderati fra le società, secondo la ripartizione per gironi di cui al prg 2.2, e secondo quanto stabilito al precedente prg 3.2, ottenendo così la “quota minuto” rispettivamente per ciascuna Divisione. Questa verrà quindi moltiplicata per la somma dei minuti risultanti per ciascuna squadra e si determinerà così la cifra da liquidare alle società interessate.

3.5 Al termine della stagione 2012/2013, a seguito delle classifiche ufficiali emesse all’esito dei Play Off/Out, si procederà quindi alla liquidazione della quota finale dei corrispettivi federali maggiorando o riducendo i minuti totali delle società in applicazione dei criteri di cui al paragrafo 3.3.

4. Criteri ulteriori

4.1 I minuti giocati dai “giovani” che, dal 16° anno di età, hanno ininterrottamente militato nel settore giovanile della società, verranno maggiorati del 30%.

4.2 Le ultime 3 partite di campionato (regular season) e le partite di play non saranno considerate al fine della destinazione dei corrispettivi federali

4.3 Il calciatore tesserato a titolo di “Cessione Temporanea” o “Trasferimento Prestito” e proveniente da Società di Serie A e B per il quale non sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari quantomeno alla somma lorda globale annua spettante al tesserato stesso, sarà escluso dal computo dei professionisti under 22 (status 09) per la ripartizione dei corrispettivi di cui al presente comunicato; così pure sarà escluso dal detto computo il tesserato in prestito oneroso da Società di Serie A e di Serie B.
I tesserati provenienti da Società di Serie A e B in regime di compartecipazione potranno beneficiare delle contribuzioni previste dal presente regolamento nella misura del 60%.

4.4 I giocatori provenienti da Società di Serie A o B per i quali non venga pattuito il premio di valorizzazione (ai sensi del prg 4.3) ovvero i giocatori in prestito oneroso dalla stesse, non potranno concorrere a determinare il numero minimo di tesserati under 22 individuato al prg 1.1 della presente normativa regolamentare (n. 8 under 22 per le Società di Prima Divisione e n. 10 under 22 per le Società di Seconda Divisione).
4.5 Così pure i giocatori provenienti da Società di Serie A o B per i quali non venga pattuito il premio di valorizzazione (ai sensi del prg 4.3) ovvero i giocatori in prestito oneroso dalle stesse, non potranno concorrere a determinare il numero minimo di calciatori obbligatoriamente presenti in gara per le finalità di cui al prg 1.3 (due calciatori per la Prima Divisione e almeno tre calciatori per la Seconda Divisione nati dopo il 1° Gennaio 1992).

5. Esclusioni

5.1 Saranno escluse dal beneficio, nella ripartizione dei corrispettivi federali, le società:
- che rinunciano a partecipare ad una o più gare dei Campionati di Prima e Seconda Divisione (inclusa la fase finale dei Play Off/Out) o del Campionato Nazionale Berretti, Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali;
- che, nel corso della stagione 2012/2013, vengano meno al numero minimo dei calciatori professionisti under 22 status 09 (n. 8 per la Prima Divisione e n. 10 per la Seconda Divisione);
- saranno altresì escluse le società che non avranno utilizzato, per tutte le gare di campionato, tesserati nati dal 1° gennaio 1992 con status 09 e status 04 (n. 2 per la Prima Divisione e n. 3 per la Seconda Divisione), salvo le deroghe sopra richiamate;
- alle quali saranno irrogati punti di penalizzazione dai competenti Organi di Giustizia Sportiva in conseguenza di violazioni regolamentari ed amministrative poste in essere nella stagione sportiva 2012/2013, con esclusione delle sanzioni eventualmente irrogate in sede di rilascio della Licenza Nazionale.

5.2 Le somme eventualmente già accreditate ed erogate alle società sportive in caso di mancato rispetto anche di una sola delle precedenti disposizioni dovranno essere restituite alla Lega la quale provvederà al recupero delle stesse addebitandole sulla scheda conto campionato delle società.

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